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Ordinanza — n. 17216/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding mitigating circumstances in money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Matteo Dipalma's appeal against his conviction for money laundering inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 648, Paragraph 2 of the Penal Code, but the court found this complaint manifestly unfounded. The decision upheld that the lower court correctly considered the defendant's criminal history and specific conduct in applying the mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2 cod. pen.; In money laundering cases, the applicability of mitigated sentencing requires a holistic assessment of all elements under Article 133 of the Penal Code, including the offender's capacity to commit crimes, rather than relying solely on the value of the illicit item.

Parole chiave

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money laundering conviction mitigating circumstances criminal capacity assessment appeal inadmissibility Penal Code Article 648 infrazione privilegiata imposta sui veicoli a motore altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso zi mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo cod.
Art. 133 cod. pen.
249226) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen
249226) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli
pagine 3 e 4 della sentenza i mpugnata)- infatti, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV.
Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè
242667„ Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIPALMA MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Matteo Dipalma è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso zi mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale -con il riferimento alla condotta del ricorrente, che ha anche apposto le targhe di un altro veicolo all'autovettura al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e ai numerosissimi precedenti penali dello stesso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza i mpugnata)- infatti, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667„ Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli e E