Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17215/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding discretionary sentencing in extortion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances was abstract and generic. The lower court properly exercised its discretion by considering the defendant's personality and the disturbing nature of the conduct involved in the extortion crime. The court ruled that such discretionary judgments are not subject to review in the court of appeal unless there is a clear illogicality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595 c.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if formulated in abstract terms, as the lower court's exercise of discretionary power regarding the defendant's personality and conduct is not reviewable absent clear illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
recourse inadmissibility generic mitigating circumstances discretionary sentencing extortion crime lack of reasoning risarcimento per errore giudiziario riduzione della mercede d'avvocato attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 606 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA LUCIANO nato a NAPOLI il 07/11/1962 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Luciano Sica è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alla personalità dell'imputato, alle modalità definite inquietanti della condotta, ciò coerentemente considerato il numero e l'importo dei titoli oggetto del reato, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, R.v. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008„ Caridi, RV 242419).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiglier stensore Marco M I . • Il Presidente DEPOSITATA Giovanna Verga IN