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Ordinanza — n. 17212/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to procedural preclusion from settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Luongo and Varriale inadmissible because they sought to challenge a sentencing reduction based on a settlement agreement. The defendants argued that the lower court failed to evaluate their request under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that by agreeing to the settlement, the parties implicitly waived all other grounds, creating a procedural bar that prevents further litigation on those points.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, they must renounce all other appeal grounds, rendering subsequent attempts to litigate on those waived issues procedurally inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion settlement agreement waiver of grounds appeal inadmissibility Criminal Procedure Code recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod.
artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Carmine Luongo e Michele Varriale per i reati di cui all'art.
art. 648 bis cod. pen
pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Carmine Luongo e Michele Varriale per i reati di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006
pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUONGO CARMINE nato a NAPOLI il 25/06/1991 VARRIALE MICHELE nato a NAPOLI il 03/08/1982 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alre part0, udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Carmine Luongo e Michele Varriale per i reati di cui all'art. 648 bis cod. pen. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli:: stensore Marco ; • Il Presidente Giovanna Verga DEPOSITATA IN CAN ' LE