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Ordinanza — n. 17210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for lack of psychological element and omitted mitigating circumstance. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Scialò's appeal against his fraud conviction inadmissible. The appellant argued the lower court failed to assess his psychological state and ignored a request for a mitigating circumstance. The court rejected these claims, stating the lower court's reasoning was sound and the defense's arguments were repetitive and unsupported by new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 4 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the lack of psychological element or the omission of a mitigating circumstance are inadmissible if the lower court provided a reasoned decision based on the existing record without logical or legal flaws.

Parole chiave

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fraudulent insolvency psychological element mitigating circumstance inadmissible appeal lower court reasoning disturbo schizoaffettivo menomazione psichica reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 4 cod. pen.
La Corte territoriale ha anche adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui all'art. 61 n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996
266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv.
Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018
203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO' VINCENZO nato a NAPOLI il 08/04/1980 avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Scialò è stato dichiarato responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla carenza dell'elemento psicologico, e quanto all'omessa valutazione di una istanza difensiva in relazione alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, definita anche al limite dell'atteggiamento artificioso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. La Corte territoriale ha anche adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., ciò anche in riferimento al diniego di disporre la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare l'incidenza di un eventuale disturbo sulla capacità di intendere e di volere del ricorrente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Sul punto, pertanto, la motivazione, fondata sull'assenza di effettive evenienze e anche di allegazioni della difesa, non è sindacabile in questa sede (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, Motta Pelli srl, Rv. 27511401 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente Giovanna Verga Pi i