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Ordinanza — n. 17209/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for extortion and assault due to abstract and unfounded legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Senator Cristoforo against his conviction for attempted extortion and personal injuries inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to renew part of the trial proceedings and misqualified the legal aspects of the case. The court rejected these claims as abstract and generic, finding them contrary to the law and unsupported by the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on abstract and generic complaints regarding the completeness of the trial or legal qualification are inadmissible if they do not provide specific grounds for re-evaluating the evidence already assessed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract complaints extortion conviction personal injuries contrary to law procedural defect legal qualification estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE CRISTOFORO nato a LA SPEZIA il 16/12/1946 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Gaetano Senatore è stato dichiarato responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, e alla qualificazione giuridica. Le doglianze, formulate in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con il riferimento allo svolgimento dei fatti, alle condotte tenute e al tenore dei messaggi intercorsi tra il Senatore e la persona offesa, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, della completezza dell'istruttoria dibattimentale sul punto, tanto da risultare irrilevante l'assunzione della prova richiesta, e come la pretesa del ricorrente fosse contra leqem. Le attuali censure, pertanto, che nella sostanza sollecitano anche una non consentita rilettura degli elementi già adeguatamente valutati dai giudici di merito, sono manifestamente infondate.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec