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Ordinanza — n. 17208/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to settlement agreement under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Buonocore inadmissible. The lower court had reformulated the sentence based on a settlement agreement between the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such an agreement, which includes a mutual renunciation of other grounds and a specific agreed-upon sentence, precludes any further legal complaints regarding liability or sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; When parties reach a settlement agreement under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure that includes a specific agreed-upon sentence and a mutual renunciation of other appeal grounds, any subsequent complaint regarding the declaration of liability, aggravating or mitigating circumstances, or the final quantification of the sentence is legally inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement Article 599 bis inadmissible appeal mutual renunciation sentencing agreement Criminal Procedure Code legal complaint commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Gennaro Buonocore per i reati di cui agli artt.
artt. 628 cod. pen
pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Gennaro Buonocore per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE GENNARO nato a NAPOLI il 21/09/1989 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIedato avviso alle partii; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Gennaro Buonocore per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. 497/1974. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli e