Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances was abstract and generic. The lower court had properly exercised its discretion by considering the objective gravity of the crime, the lack of utility of the confession, and the defendant's prior criminal record. The court ruled that such discretionary judgments are not subject to review in the Court of Cassation absent clear illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the exercise of the trial court's discretion in applying mitigating circumstances unless there is a clear illogicality in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO MARIANO nato a BARI il 27/09/1978 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Mariano Militano è stato dichiarato responsabile dei reati di rapina e di lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alla gravità obiettiva del fatto, alla scarsa utilità della confessione e ai plurimi precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente Giovanna V