Italian Court dismisses appeals against aggravated robbery convictions for lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Di Fazio and Bellavista Mariana inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for legal violations regarding the qualification of their actions as aggravated robbery and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the lower court's assessment of facts and the application of the accessory offense provision were legally sound and within the judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, commi primo e terzo n. 1 e 61 n. 11 quater cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the appellate court's reasoning regarding the qualification of facts and the application of mitigating circumstances is coherent and lacks palpable illogicality, as the assessment of discretionary powers is not subject to review in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FAZIO ANTONIO nato a LIMBIATE il 01/10/1973 BELLAVISTA MARIANNA nato a SALERNO il 07/08/1981 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO rti:IRtANNA „eisl i-+‘ 1) F Altp 1. 1iijE Bellavista e riaurízio di Marco l sono stati dichiarati responsabili del reato di rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 e 61 n. 11 quater cod. pen., del reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, del reato di cui all'art. 648 cd. Pen. e del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado i due imputati hanno presentato ricorso a mezzo del comune difensore.
1. Nel primo articolato motivo di ricorso la difesa, con riferimento alla sola Bellavista, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, in ordine alla qualificazione giuridica attribuita alla rapina, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo di ricorso la difesa, con riferimentd al solo Di Fazio, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. La doglianza, riproduttive delle medesime censure già sollevate in appello, sono manifestamente infondate. 2.1. La Corte territoriale con il riferimento allo :svolgimento complessivo dei fatti, alle modalità della trasferta e alle difformi spiegazioni fornite dalla Bellavista e dalla coimputata, ha dato adeguata e coerente risposta alle analoghe critiche formulate in appello (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), oggi riproposte anche sollecitando una rilettura non consentita in questa sede. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura circa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti.
La condotta posta in essere dalla Bellavista, attiva quanto alla partecipazione al fatto, non può essere qualificata come favoreggiamento personale. 2.3. La conclusione del giudice d'appello con riferimento alla invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con il riferimento alla contributo fornito dalla ricorrente all'iter criminoso, è corretta. Sul punto, infatti, la corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'art. 114 cod. peri, si applica solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, P.V. 251223;n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773;
Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).
2. Nel secondo motivo, con riferimento al solo Di Fazio, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, anche questa reiterativa d quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando che la confessione è risultata sostanzialmente irrilevante, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così