Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17205/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17205/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Nel primo motivo di ricorso la difesa di Francesco Sdino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 63 e 69 cod. pen. con riferimento al giudizio di bilanciamento. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ha dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di bilanciamento complessivamente effettuato dal giudice di primo grado. Tale valutazione, espressione di un giudizio di merito che risulta adeguato e corretto, non è sindacabile in questa sede.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. con riferimento al giudizio di bilanciamento. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ha dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di bilanciamento complessivamente effettuato dal giudice di primo grado. Tale valutazione, espressione di un giudizio di merito che risulta adeguato e corretto, non è sindacabile in questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo del danno obbligo di ridurre il danno circostanze attenuanti indennità per il danno soggettivo caso di rigore risarcimento alle vittime di reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SDINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa di Francesco Sdino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 63 e 69 cod. pen. con riferimento al giudizio di bilanciamento. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ha dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di bilanciamento complessivamente effettuato dal giudice di primo grado. Tale valutazione, espressione di un giudizio di merito che risulta adeguato e corretto, non è sindacabile in questa sede.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza, anche questa riproduttiva della medesima censura già oggetto del giudizio di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, facendo riferimento all'entità comunque non trascurabile delle somme sottratte e al danno complessivamente provocato alle persone offese, private di "tutto ciò che era nella loro concreta disponibilità" (cfr. pagina 5 sentenza impugnata), si è infatti unil'ormata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il valore economico della cosa sottratta e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sia pressoché irrisorio (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli re Estensor