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Ordinanza — n. 17204/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as first instance already recognized statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Mocerino's appeal inadmissible because the first instance judgment had already recognized the statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of recognition, but the court found this claim manifestly unfounded given the prior judicial finding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the first instance judgment has already recognized the statutory mitigating circumstances invoked by the appellant, rendering the complaint of violation of law manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code violation of law first instance judgment responsabilità penale dei minori momento del reato responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Come risulta dalla sentenza impugnata, che ha peraltro rimodulato la pena in virtù della giovane età dell'imputato, le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Come risulta dalla sentenza impugnata, che ha peraltro rimodulato la pena in virtù della giovane età dell'imputato, le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., diversamente da quanto indicato nel ricorso, erano già state riconosciute dal giudice di primo grado (crr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCERINO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/10/2000 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN\ RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di Vincenzo Mocerino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Come risulta dalla sentenza impugnata, che ha peraltro rimodulato la pena in virtù della giovane età dell'imputato, le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., diversamente da quanto indicato nel ricorso, erano già state riconosciute dal giudice di primo grado (crr. Pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigliere Estensore Marco Il Presidente Gpvi anna Verga D EPOSI TATA CANCEULERIA • 3 PtS 202