Cassation court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstance for minor theft due to low value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance. The defendant argued for leniency based on Article 61(4) of the Penal Code, but the appellate court correctly applied established case law regarding the negligible economic value of the stolen items. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of special low value requires the economic value of stolen goods and resulting prejudice to be almost negligible, a standard met when amounts are minimal such as a few euros and a mobile phone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRO DAVIDE nato a CUNEO il 30/10/1971 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di Davide Piro deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, facendo riferimento al valore economico dei beni sottratti, la somma di 440 euro e per il capo A), 500 euro e il cellulare per il capo B), si è infatti uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il valore economico della cosa sottratta e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sia pressoché irrisorio (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Presidente Gioyanna Verga DEPOSITATA IN CANCELLERIA - ,,,