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Ordinanza — n. 17202/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance acquittal on specific theft charges due to procedural errors and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Zlotar Petru and Zlotar Pavel Stefan inadmissible, upholding the Second Instance Court's partial acquittal on two counts of joint theft. The appellants argued for procedural violations regarding the complaint filing, excessive sentencing, and unrecognized mitigating circumstances. The court rejected these claims as either factually incorrect regarding the nature of the offenses or legally unfounded due to the lower court's proper exercise of discretion and recognition of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 37, 122 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds regarding the contested judgment or rely on generic assertions that do not permit a new evaluation of the lower court's discretionary sentencing power.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural violations sentencing discretion mitigating circumstances joint theft charges second instance reform procedural errors imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 c.p.p.
Art. 122 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 132 c.p.
art. 648 cod. pen
art. 132 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dela cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZLOTAR PETRU nato il 03/10/1981 ZLOTAR PAVEL STEFAN nato il 25/03/1991 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; A RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE l'11/3/2014 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 3) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ZLOTAR PETRU e ZLOTAR PAVEL STEFAN in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comunne difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge in relazione agli artt. 37 e 122 cod. proc. pen. -la violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto al conferimento della procura speciale per la presentazione della querela. La doglianza è manifestamente infondata. I reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, due ipotesi di ricettazione, sono procedibili d'ufficio e, ovviamente, nel corso del processo non si è mai posta la questione della procedibilità degli stessi. Ragione questa per la quale il motivo, evidentemente frutto di un errore di inserimento, è privo di qualsivoglia specificità quanto alla sentenza impugnata ed è comunque manifestamente infondato. 2.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pera inflitta agli imputati, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse alla motivazione della Corte sl punto, d'altro canto, sono generiche, meramente assertive e inconsistenti e, comunque in questa sede non consentita una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 2668113) 2.3 Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato nei ricorsi, infatti, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute a tutti e due gli imputati pressoché nella loro massima estensione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dela cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle aimmende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiglier, Estensore Il Presidente GiovaAna Verga DEPOSI