Italian court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, citing lack of minor offense mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piazza Mirko inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The defense argued for a lesser offense classification based on the document's value and the defendant's criminal history, but the lower court correctly applied established jurisprudence. The court ruled that mitigating factors depend on the intrinsic nature of the item and the offender's capacity to commit the crime, not just its monetary value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma secondo cod. pen.; The court must consider the intrinsic nature of the received item and the offender's capacity to commit the crime to determine if the offense is minor, rather than relying solely on the item's value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MIRKO nato a BOLLATE il 11/10/1978 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 3/7/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di RIMINI il 4/11/2010 nei confronti di PIAZZA MIRKO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. La doglianza è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, con il riferimento alla natura di quanto ricettato, un documento (che seppure poi anche solo maldestramente falsificato si presta per un pericoloso uso illecito) e al profilo soggettivo del ricorrente (pluripregiudicato per reati specifici), si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667;
Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) in tema di ricettazione per la quale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche la natura intrinseca della stessa e Litti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euno tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigliere Estensore Marco naco DEPOSiTATA IN CANCEV IA Il Presidente - 3 MAG 20 G