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Ordinanza — n. 17197/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction, rejecting claims that cheque payments lacked sufficient deception elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Pacini's appeal against his fraud conviction inadmissible. Pacini argued that using cheques instead of cash meant the required 'extra element' of deception was absent. The court rejected this, stating the lower courts correctly found the defendant's specific actions, such as providing a business stamp and phone number, constituted sufficient deception.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds are merely a reiteration of arguments already rejected at the appellate level or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those applied by the court of first instance.

Parole chiave

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fraud conviction inadmissible appeal deception elements cheque payments reiteration of arguments judicial review criminal procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 640 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACINI MARCO nato a SABAUDIA il 07/02/1965 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 5/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 9/5/2018 nei confronti di PACINI MARCO in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del reato di truffa con specifico riferimento agli artifici e raggiri in quanto nel caso di specie, a fronte del pagamento con assegni, non sussisterebbe il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento all'integrazione di querela presentata dalla persona offesa e alle rassicurazioni ricevute dall'imputato circa il buon fine degli assegni anche lasciando il proprio numero di telefono e apponendo un timbro quale titolare di una società commerciale, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co