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Ordinanza — n. 16936/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16936/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DITOMMASO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 01/08/1945 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; a 3604/21. OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rigettato l'istanza di esclusione della recidiva - ritenuta equivalente alle attenuenti c.d. generiche - considerando i sintomatici plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16936/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rigettato l'istanza di esclusione della recidiva - ritenuta equivalente alle attenuenti c.d. generiche - considerando i sintomatici plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena inadempimento reiterato esame di cassazione criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DITOMMASO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 01/08/1945 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; a 3604/21. OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha rigettato l'istanza di esclusione della recidiva - ritenuta equivalente alle attenuenti c.d. generiche - considerando i sintomatici plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angelq Capozzi Angek ptanzo DEPOS:TATO IN CAN LLERIA