Ordinanza — n. 16935/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DASCOLI CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/09/1985 DASCOLI BERARDINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/02/1983 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla scusabilità dell'errore sono manifestamente infondate, trattandosi della violazione del termine per impugnare. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angelo Capozzi Angel Costanzo DEPOSITATO IN CA ELLERIA O 2 M 022 .271, IL. CAN
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16935/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angelo Capozzi Angel Costanzo DEPOSITATO IN CA ELLERIA O 2 M 022 .271, IL. CAN
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DASCOLI CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/09/1985 DASCOLI BERARDINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/02/1983 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla scusabilità dell'errore sono manifestamente infondate, trattandosi della violazione del termine per impugnare. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angelo Capozzi Angel Costanzo DEPOSITATO IN CA ELLERIA O 2 M 022 .271, IL. CAN