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Ordinanza — n. 16934/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic charges lack specific legal basis regarding alleged threatening conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Cutrignelli inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court decision based on generic accusations of responsibility for his alleged threatening behavior and attempted aggression. The court rejected these grounds because the charges were not sufficiently specific or legally justified given the established facts of his conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic accusations of responsibility for conduct not properly substantiated or legally grounded is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic charges threatening conduct attempted aggression procedural dismissal crimine di aggressione minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRIGNELLI ROBERTO nato a TRIGGIANO il 24/04/1979 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata condotta minacciosa del ricorrente desunta dalle sue espressioni e dal tentativo di aggressione rispetto all'attività che pretendeva fosse compiuta nei suoi confronti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angelo Capozzi Angel ostanzo DEPMT,TO iN C LLERIAIL CANCELLI E ESPER