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Ordinanza — n. 16929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giovanni Paciletto inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court decision regarding liability and self-defense claims, but the court found his arguments to be entirely generic and lacking in specific factual support. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, emphasizing that generic censure does not constitute a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and do not provide specific factual arguments necessary to correct the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure lack of specific facts self-defense claim cassation procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACILETTI GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 10/11/1975 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto generiche ed in fatto in relazione alla affermazione di responsabilità ed alla pretesa scriminante dello stato di necessità, Ritenuto che il secondo motivo sulle attenutnti c.d. generiche è del tutto generico rispetto alla corretta motivazione a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Angelq, Capozzi Angelo tanzo DEPOSITATO IN CANCE ERIA 02 MA 2 1,VIL CANCE