Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16928/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic criticisms lack specific legal grounds regarding aggravated damage sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sabino Loglisci inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence for aggravated damage but offered only generic criticisms regarding the penalty increase without specific legal arguments. The court rejected the appeal because the objections were too broad and failed to address the implicit gravity of the crime with necessary precision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic criticisms regarding sentencing without detailed legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticisms aggravated damage specific legal grounds court costs Cassa delle ammende procedural defect aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGLISCI SABINO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/11/1968 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sull'incremento per la continuazione sono genericamente proposte rispetto al generico riferimento alla pena in appello ed in relazione alla implicita ritenuta gravità del danneggiamento aggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Angelo apozzi Angek Costanzo IN CANCELLERIA DE F CANCELL