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Ordinanza — n. 16926/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed solely by the defendant rather than a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, such documents must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Criminal appeals, memorials, and new grounds must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Code of Criminal Procedure registered defense counsel procedural costs and fine decisione incidentale impugnabile diritto di ottenere una decisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAAFOURI MOHAMED nato il 17/12/1990 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO.,c2to_avviso alle oa,leiit udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36231/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2022 Il consigliere estensore Il esidente Angel Capozzi Anglj Costanzo DEPCT;'..T9 IN CA CELLERIAIL