Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16925/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic challenges and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of oppositional intent based on a decontextualized statement from a witness, while the court noted the other grounds were generic attacks on discretionary power. Consequently, the court rejected the arguments as they failed to meet the specific requirements for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific; generic challenges to discretionary power or reliance on decontextualized evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic challenge discretionary power decontextualized evidence procedural costs Cassazione criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 01/12/1993 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO/ dato avviso alle parti; [441-c. 11.1.4Mba b 42 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica con riferimento all'accertata finalità oppositiva della condotta violenta (v. pg. 3 e 4 della sentenza) sulla base delle specifiche dichiarazioni a riguado del teste Megna, di cui il ricorrente riporta solo una decontestualizzata affermazione, Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il PI1eidente Angelp Capozzi Angl4 C stanzo DEPOSITATO IN CA i LENAQggi, 2 Ri CANCEL