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Ordinanza — n. 16924/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Cantelmo Sergio and Faso Eva Eva inadmissible. The court found that the first ground was generic because it relied on facts already directly ascertained by a soldier, while the second and third grounds were based on issues not raised during the appeal proceedings. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay €3,000 each in court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic objections regarding facts already ascertained or issues not raised in the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds factual arguments court costs appeal procedure motivi di cassazione complessità della procedura risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANTELMO SERGIO nato a NAPOLI il 03/09/1964 FASANO EVA nato a SALERNO il 08/11/1973 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata assenza del mezzo confiscato nel luogo di custodia sulla base del diretto accertamento da parte del milite Bello, oltre le dichiarazioni spontanee rese dagli imputati in sede di appello all'udienza del 14 maggio 2021 (v. pg. 6 della sentenza);

Ritenuto che il secondo e terzo motivo sono genericamente proposti per non consentite ragioni di fatto in relazione a questioni che - come si desume dal testo delal sentenza - non risultano proposte in appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre4Iente Angelo Capozzi Angel ostanzo e DEPOSITATO IN CANCELLERIA . O 2 r‘ Oggi