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Ordinanza — n. 16922/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16922/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELIA MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/08/1990 SPEDICATI IVAN nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 16/08/1990 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alla affermazione di responsabilità sono genericamente proposte per questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, in parte anche ripropositive di quelle poste in appello alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 16922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELIA MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/08/1990 SPEDICATI IVAN nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 16/08/1990 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alla affermazione di responsabilità sono genericamente proposte per questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, in parte anche ripropositive di quelle poste in appello alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Parole chiave

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caso di rigore economico cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione carenza di sostanza economica importanza del successo d'integrazione aspetti economici

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELIA MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/08/1990 SPEDICATI IVAN nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 16/08/1990 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alla affermazione di responsabilità sono genericamente proposte per questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, in parte anche ripropositive di quelle poste in appello alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Quanto alli Elia, correttamente la sentenza si appunta sulla giustificazione della sussistenza dell'elemento psicologico, sola questione devoluta con l'appello, dando corretta motivazione della piena consapevolezza del ricorrente nel sottrarsi ai controlli; Quanto allo Spedicati, la condotta oppositiva è correttamente individuata nelle pesanti espressioni minacciose profferite mentre erano in corso gli accertamenti non ancora ultimati nei confronti degli occupanti - tra i quali il predetto ricorrente - dell'autovettura ormai fermata; Ritenuto che quanto alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131bis cod. pen., alla pena, al diniego delle attenuanti c.d. generiche ed alla sospensione condizionale delal pena le censure sono proposte per ragioni di fatto non cosentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, segnatamente con riguardo alla negativa personalità dei ricorrenti, alla entità non modesta dei fatti ed alle loro indicative circostanze.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Angelo apozzi Angelo zo DEPOSITATO IN CANCELLERIA . Qggi