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Ordinanza — n. 16921/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as admissible grounds concern facts not permitted by specific statutory exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of the mitigating circumstance under Article 131-bis of the Penal Code and the assessment of general mitigating factors. The court ruled that the appellant's grievances concerned factual arguments regarding the exercise of discretionary powers reserved to the trial judge, which are not permissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 60 c.p.: Appeals based on factual assessments of discretionary powers exercised by the trial court or on the non-existence of statutory exclusions are inadmissible as they lack the requisite legal ground for cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary powers trial judge Article 131-bis Penal Code general mitigating factors factual grounds cassation circostanze attenuanti caso di rigore personale decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione alla specifica motivazione resa in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 60 c.p.
art. 131-bis cod. pen
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione alla specifica motivazione resa in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a TARANTO il 03/06/1998 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione alla specifica motivazione resa in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, segnatamente, sulle ragioni della non minima offensività della deliberata condotta anche tenuto conto della personalità gravata del ricorrente;

Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d. generiche, si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati a giudice di merito che ha ritenuto ostativa la negativa personalità del ricorrente desunta dal fatto e dai precedenti e in assenza di elementi favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angej,p Capozzi AngeJoostanzo DEPOSITATO IN CAN IL Gggi 0,2 MA 2 - IL CANC