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Ordinanza — n. 16919/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual grounds for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to recognize conduct continuity and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the complaints were generic and lacked specific factual grounds regarding the alleged casualness of conduct or the evaluation of prior crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking factual grounding regarding conduct continuity or mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Complaints Conduct Continuity Mitigating Circumstances Procedural Costs Cassa delle Ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE LUCIANO nato a NAPOLI il 07/01/1972 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento della continuazione è genericamente proposta in relazione alla ineccepibile rilevata occasionalità e mera casualità delle condotte; Ritenuto che quanto alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche la censura è genericamente proposta per questione di fatto rispetto all'incensurabile valutazione circa il protrarsi delle condotte, i precedenti penali e la successiva commissione di altro grave reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Preidnte Ang o Capozzi Ange DEPOSITATO IN CAN ELLERIA . 02 M 2022 aggi, IL CANC