Cassation court dismisses appeals on recidivism grounds as they are generic and lack specific factual justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Baccante and Marzocchi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a lower court's decision regarding recidivism based on their prior criminal conduct and personality deviations. The court rejected these arguments as generic, noting that the trial judge properly exercised discretion by citing specific associative behavior as evidence of their capacity to offend.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic appeals challenging the exercise of judicial discretion regarding recidivism are inadmissible when the lower court has provided specific factual justification for its findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BACCANTE VINCENZO nato a MARANO DI NAPOLI il 24/04/1946 MARZOCCHI VINCENZO nato a MARANO DI NAPOLI il 30/09/1968 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alla recidiva sono genericamente proposte rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha puntualmente giustificato al sussistenza degli elementi indicativi della maggiore capacità a delinquere dimostrata dai ricorrenti - già pluripregiudicati per reati sintomatici di personalità deviate - attraverso la grave condotta associativa per cui vi è stata condanna (v. pg.3 e sg. della sentenza).
In particolare, generico è l'assunto del ricorrente Marzocchi in ordine al rapporto temporale tra tale condotta e quella oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid te ( n t Angel Capozzi Angelo o tanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 2 MA , h IL • • %