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Ordinanza — n. 16915/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible factual grounds and unreviewable discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the voluntary nature of removal and the severity of conduct, arguing against the assessment of habitual behavior and recidivism. The court rejected these arguments because the first ground relied on facts not permitted for review, the second involved unreviewable factual evaluations made shortly after a measure was applied, and the third was manifestly unfounded regarding symptom value.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on legal errors; censure regarding factual findings, such as the assessment of voluntary conduct or habitual behavior, is inadmissible if it questions the court's unreviewable discretion or relies on facts not permitted by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grounds unreviewable discretion procedural costs criminal procedure misura di allontanamento restrizione di libertà proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI MARIO nato a BATTIPAGLIA il 09/03/1984 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono proposte per ragioni in fatto non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata volontarietà dell'allontanamento (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo involge questioni di fatto rispetto all'incensurabile valutazione della gravità della condotta, tenuta appena due ore dopo l'applicazione della misura domiciliare, e della sua abitualità in ragione degli assimilabili precedenti;

Ritenuto che manifestamente infondata è la terza censura rispetto alla specifica valutazione sul valore sintomatico della vicenda ai fini della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pr ente Ange Capozzi Angqlo costanzo DEPOSITATO IN CAN IL CA