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Ordinanza — n. 16914/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against substitute sanctions due to defendant's severe criminal history and inability to comply. The court rejects constitutional challenges regarding the balance between generic mitigating factors and recidivism. The decision upholds the lower court's refusal to grant lenient penalties based on the defendant's repeated offenses. The ruling emphasizes that the judge's discretion in weighing subjective elements of the crime is not arbitrary. The court finds the constitutional complaint manifestly unfounded based on prior precedent. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged substitute sanctions imposed due to her severe criminal history and demonstrated inability to follow court orders. The court rejected the constitutional complaint, ruling that the balance between mitigating factors and recidivism does not create a manifest disproportion in sentencing. Consequently, the lower court's decision to deny lenient penalties was upheld as a valid exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 3, 25, 27 Cost.; Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The court holds that derogating from the ordinary balancing discipline to prioritize recidivism over generic mitigating circumstances does not result in a manifest disproportion, as it merely values the subjective component of the crime defined by the offender's repeated transgressions.

Parole chiave

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substitute sanctions recidivism constitutional complaint judicial discretion manifest disproportion Corte di Cassazione criminal history sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, 25, 27 Cost.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522
(Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO IMMACOLATA nato a CASAVATORE il 17/02/1964 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che non ha concesso le sanzioni sostitutive in ragione dei plurimi ed anche notevolmente gravi precedenti penali della ricorrente e della dimostrata incapacità della stessa di rispettare le prescrizioni (v. pg. 3 e sg. della sentenza).

La questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondata essendosi già affermato che tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Ange» Capazzi Ange ostanzo DEPOSITATO IN CANC LLERIA cs:^1oggi, __02MA è' 2 i 22.