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Ordinanza — n. 16912/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds and non-devoluted issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stephano Jeremi Cornet inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding violent conduct and sentencing, but the court found the first two grounds improper and the third ground non-devoluted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if censure grounds are not permitted by law or if the issue raised was not devoluted to the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper grounds non-devoluted issue procedural costs Cassazione ordinanza abbandono per lesioni personali risarcimento alle vittime di reati condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNET STEPHANO JEREMI nato a PALMI il 22/03/1997 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all' incnsurabile accertamento in fatto della condotta violenta oppositiva tenuta dal ricorrente consistita nel dimenarsi e nello scalciare nei confronti degli agenti - ai quali cagionava le lesioni di cui al capo B) ( v. pg. 10 della sentenza), Ritenuto che il terzo motivo involge questione non devoluta - come risulta dal testo della sentenza - in appello, limitato alla mancata concessione delle attenuenti generiche ed della sospensione condizionale della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angel apozzi Ana.éIoI Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA og.91, 0 .2 iw 2022 IL