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Ordinanza — n. 16911/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic factual attacks and non-devoluted issues are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic factual challenges and non-devoluted issues. The appellant argued against the lower court's finding of psychological elements in the crime, but the court found these censure too broad. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic factual attacks and issues not raised in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual censure non-devoluted issue psychological element Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAN MARCO nato a TREVISO il 11/07/1974 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 35824/21. OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte per questione di fatto in relazione alla specifica motivazione resa sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto che il secondo motivo è proposto per questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid An lo Capozzi Angelo qbstnzo DEPO-SITATO-IN—C-AíICELLER1A ---- DEPOSITATO IN CANCELLERIAoggi, 2 2