Ordinanza — n. 16909/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ROSARIO nato a VITTORIA il 12/10/1970 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza delle motivazione del gesto sull'elemento psicologico del reato ( v. pg. 3, punto 4.1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Ang o Capozzi Angelo fstanzo DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggl, . 02 M A 022 CANCELL
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 3, punto 4.1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Ang o Capozzi Angelo fstanzo DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggl, . 02 M A 022 CANCELL
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ROSARIO nato a VITTORIA il 12/10/1970 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza delle motivazione del gesto sull'elemento psicologico del reato ( v. pg. 3, punto 4.1 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Ang o Capozzi Angelo fstanzo DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggl, . 02 M A 022 CANCELL