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Ordinanza — n. 16908/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenges and non-devolved factual issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16908/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic objections regarding the court's refusal to consider the testimony of the defendant's partner, which the court deemed uncensurable. Furthermore, the court noted that the defense argument involved a factual question not properly devolved to the appellate court, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic objections to excluded evidence or involving non-devolved factual issues are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure non-devolved facts testimony exclusion procedural costs allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDEZ PATRICK SIMON nato il 23/01/1986 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; e OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della testimonianza della compagna dell'imputato ( v. pg. 4, punto 2 della sentenza); Ritenuto che quanto alla esimente - come risulta dal testo dell sentenza - involge questione di fatto non devoluta in appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presì4ente Angelo Capozzi Angelo o tanzo DEPOSITATO IN CAN LERM 02 MA 22 [_2(cj;iANCE