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Ordinanza — n. 16907/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLINI GUIDO nato a PARMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;- LETTE LE CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE NICOLA MOSCHELLA CON LE QUALI SI CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione all'omesso riconsocimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto all'incensurabile specifica valutazione a riguardo della gravità del fatto e della personalità negativa del ricorrente (v. pg. 6 e sg. della sentenza);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto all'incensurabile specifica valutazione a riguardo della gravità del fatto e della personalità negativa del ricorrente (v. pg. 6 e sg. della sentenza);

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie accollo delle spese spese generali ammende per infrazione procedurale cosa generica ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLINI GUIDO nato a PARMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;- LETTE LE CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE NICOLA MOSCHELLA CON LE QUALI SI CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione all'omesso riconsocimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto all'incensurabile specifica valutazione a riguardo della gravità del fatto e della personalità negativa del ricorrente (v. pg. 6 e sg. della sentenza);

Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità è palesemente generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid Ang4 Capozzi Angelo cbstnzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA i I