Ordinanza — n. 16906/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEACSU MARIUS ANDREI nato il 21/01/1987 CRISTEA MIHAI ALEXANDRU nato il 25/10/1989 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg.3, punti 2 e 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Priqente Angel Capozzi Ang10 ostanzo DEPOSITATO IN CANC ERJA O 2 MA G IL CAN
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pg.3, punti 2 e 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Priqente Angel Capozzi Ang10 ostanzo DEPOSITATO IN CANC ERJA O 2 MA G IL CAN
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEACSU MARIUS ANDREI nato il 21/01/1987 CRISTEA MIHAI ALEXANDRU nato il 25/10/1989 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg.3, punti 2 e 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Priqente Angel Capozzi Ang10 ostanzo DEPOSITATO IN CANC ERJA O 2 MA G IL CAN