Italian court dismisses appeal as generic factual challenges to sentencing are inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding factual responsibility and sentencing mitigation, arguing generic issues about post-fraud events and victim complaints. The court rejected these arguments because they lacked specific connection to the court's actual reasoning and were therefore procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic factual challenges to the court's reasoning or sentencing calculations are inadmissible if they do not specifically address the motivation provided in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/03/1956 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto in ordine alla affermazione di responsabilità, rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della denuncia di smarrimento della carta postepay, avvenuta ben dopo l'accredito dei profitti ed alle stesse querele dei truffati;
Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena la censura è manifestamente infondata quando non generica rispetto alla specifica motivazione resa a riguardo ( v. pg. 4 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Angelo apozzi Angelo tanzo DEPOSITATO IN CELLERIA 6j,,/, O 22 P IL