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Ordinanza — n. 16903/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's liability findings and sentencing, but the court found the arguments were too generic and lacked specific factual support. Consequently, the court rejected the claims regarding liability, generic mitigating circumstances, and recidivism, ruling that the appeal failed to meet admissibility standards.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts; generic challenges without concrete evidence of error or new facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure lack of specific facts liability assessment recidiva evaluation discretionary powers costs order recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ROCCO nato a BRINDISI il 27/12/1962 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono del tutto genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, essendo stata ineccepibilmente esclusa la rilevanza delle documentazione sanitaria del 2018 in relazione alla condotta tenutasi nel 2014, in assenza di elementi anche solo indiziari che potessero far ricondurre questa a ragioni diverse dalla protesta, con prava intenzione (v. pg. 4 della sentenza);

Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d. generiche la censura è in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che quanto alla recidiva la censura è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta in relazione alla specifica valutazione operata dalla Corte (v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre nte Angejo Capozzi Angel stanzo DEPOSITATO IN CAN LLEFIlA iL CANCEL