Ordinanza — n. 16901/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA SANTO DAVIDE nato a CATANIA il 25/07/1989 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stato correttamente escluso fondamento alla deduzione difensiva oggi riproposta in base all'accertata partecipazione del ricorrente alla intera condotta delittuosa realizzata mediante il possesso del fuoristrada rubato utilizzato per sfondare le vetrine di due esercizi commerciali;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pres.de te Angelo apozzi Angel Cos anzo 1 C DEPOSITATO IN C ELLERJA • P2. CAWd- ..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA SANTO DAVIDE nato a CATANIA il 25/07/1989 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stato correttamente escluso fondamento alla deduzione difensiva oggi riproposta in base all'accertata partecipazione del ricorrente alla intera condotta delittuosa realizzata mediante il possesso del fuoristrada rubato utilizzato per sfondare le vetrine di due esercizi commerciali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pres.de te Angelo apozzi Angel Cos anzo 1 C DEPOSITATO IN C ELLERJA • P2. CAWd- ..