Criminal appeal dismissed for generic challenges to state of confusion and evidence foundation not devolved to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic objections regarding the state of confusion and the evidentiary basis of the charges, which were not properly devolved to the appellate court. The court rejected these arguments because the state of confusion was correctly excluded from the psychological element of the crime, and the opposing party's conduct constituted an obstacle to judicial activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic challenges to the state of confusion or evidence foundation without specific grounds or prior devolution to appeal render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORLINI GABRIELE nato a MILANO il 07/04/1998 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sono del tutto genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stato correttamente esclusa l'incidenza dello stato confusionale dell'imputato sull'elemento psicologico del reato e accertato l'obiettivo ostacolo all'attività dei pp.uu. costituito dal minaccioso e violento comportamento oppositivo del ricorrente; che, inoltre, risulta generica la contestazione del fondamento probatorio delle accuse in quanto non oggetto di devoluzione in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presid,éne Angelo jCpozzi Angelo osltanzo DEPOSITATO IN CAN EWA . c\ggi. 0 2 MA 22 iL