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Ordinanza — n. 16895/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16895/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDAHMANY HICHAM nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONA Elet-e-ervvISUV e ir—Dàft-iT-7 udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso con cui ci si duole della confisca del denaro e della cose in sequestro e della indeterminatezza del capo B) della imputazione; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché la sentenza impugnata non ha disposto la confisca di alcunchè, e, quanto al secondo, perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16895/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pr sidente DEPOS/TATO IN O 2 14 CAN' LENA 2 L.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDAHMANY HICHAM nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONA Elet-e-ervvISUV e ir—Dàft-iT-7 udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso con cui ci si duole della confisca del denaro e della cose in sequestro e della indeterminatezza del capo B) della imputazione; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché la sentenza impugnata non ha disposto la confisca di alcunchè, e, quanto al secondo, perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pr sidente DEPOS/TATO IN O 2 14 CAN' LENA 2 L.