Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16894/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16894/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVICCARO RUGGIERO nato a BARLETTA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdat-0--a-vvise-a4e-PartiT udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione misure d'esecuzione forzata ammende per infrazione procedurale ammenda condono delle spese procedurali spese di difesa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVICCARO RUGGIERO nato a BARLETTA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdat-0--a-vvise-a4e-PartiT udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, dicembre 2021. Il Consigl. e estensore Il Pr ente DEPOSITATO IN CANCE EWA 02 MAG