Ordinanza — n. 16894/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVICCARO RUGGIERO nato a BARLETTA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdat-0--a-vvise-a4e-PartiT udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVICCARO RUGGIERO nato a BARLETTA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdat-0--a-vvise-a4e-PartiT udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; esaminati i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 , d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, dicembre 2021. Il Consigl. e estensore Il Pr ente DEPOSITATO IN CANCE EWA 02 MAG