Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16890/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of standing to challenge non-conviction under specific procedural code article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Takhama Imad, challenged a lower court's failure to acquit him under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the specific legal provision cited does not permit such a challenge, thereby rejecting the procedural ground entirely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen.: A party lacks standing to file an appeal regarding a failure to acquit under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as the law does not authorize this type of challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal lack of standing non-conviction challenge procedural inadmissibility Cassazione Roma ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen.
ipen.; ritenuto il motivo non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKHAMA IMAD nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATI-0 E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. ipen.; ritenuto il motivo non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. Il Consigl e estensore Il Pr idente DEPOSITATO IN CAN I_LERJA 02 M1 2022 ftTCA