Italian court dismisses appeal for lack of standing to challenge non-conviction under specific procedural code article.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Takhama Imad, challenged a lower court's failure to acquit him under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the specific legal provision cited does not permit such a challenge, thereby rejecting the procedural ground entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen.: A party lacks standing to file an appeal regarding a failure to acquit under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as the law does not authorize this type of challenge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKHAMA IMAD nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATI-0 E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. ipen.; ritenuto il motivo non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. Il Consigl e estensore Il Pr idente DEPOSITATO IN CAN I_LERJA 02 M1 2022 ftTCA