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Ordinanza — n. 16889/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDO FRANCO nato a ROMA il 23/04/1967 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici„ non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i ma, dicembre 2021. Il Cons 'ere estensore Il Pre nte DEPOSITATO IN CAN LERJA oggi. O 2 MAG CAN

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i ma, dicembre 2021. Il Cons 'ere estensore Il Pre nte DEPOSITATO IN CAN LERJA oggi. O 2 MAG CAN

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro anticipo delle spese ritardo ingiustificato difetto formale di procedura condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDO FRANCO nato a ROMA il 23/04/1967 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici„ non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i ma, dicembre 2021. Il Cons 'ere estensore Il Pre nte DEPOSITATO IN CAN LERJA oggi. O 2 MAG CAN