Ordinanza — n. 16888/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOV ROSEN MIHAYLOV nato il 02/04/1979 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rpma, l'1 dicembre 2021. Il Consigl e estensore Il Presicjqnte DEPOSITATO IN CANCEL 0 2 MAG 2 oggi, .... . .........
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16888/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rpma, l'1 dicembre 2021. Il Consigl e estensore Il Presicjqnte DEPOSITATO IN CANCEL 0 2 MAG 2 oggi, .... . .........
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPOV ROSEN MIHAYLOV nato il 02/04/1979 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rpma, l'1 dicembre 2021. Il Consigl e estensore Il Presicjqnte DEPOSITATO IN CANCEL 0 2 MAG 2 oggi, .... . .........