Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16886/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and repetitive of already decided merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Piacatelli Lucia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and substantially reproduces profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic appeal repetitive arguments procedural dismissal Corte di Cassazione c.p.c. appeal procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANCATELLI LUCIA nato a MILANO il 01/05/1963 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, dicembre 2021. Il Consi fere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN C O 2 M EF3JA IL - C 41