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Ordinanza — n. 16885/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by the Antonini brothers inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for procedural violations and a factual revision, but the court found these grounds either manifestly unfounded, repetitive, or procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new substantive issues warranting a review of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 552 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new grounds or arguments; mere repetition of lower court reasoning or requests for factual revision without legal basis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural defect appeal manifestly unfounded argument factual revision prohibition reiterative appeal grounds court costs award Cassazione Rome decision condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 552 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 552 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANTONINI GIACOMO nato a NAPOLI il 14/06/1958 ANTONINI FEDERICO nato a RIETI il 12/11/1985 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e le memorie degli imputati; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili in quanto, il primo - relativo alla violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., manifestamente infondato, il secondo - relativo al giudizio di responsabilità, perchè volto a sollecitare una non consentita rivisitazione fattuale, il terzo- riguardante il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto- in quanto meramente reiterativo di quanto già dedotto e correttamente valutato dai Giudici di merito, ed il quarto - relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, perché non dedotto in appello. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. Il Consigli estensore Iln esidente \ \ DEPOSITATO IN CANC