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Ordinanza — n. 16884/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments fail to match original judgment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments regarding recidivism did not align with the reasoning of the lower court's judgment or the criminal record certificate. The appellant claimed specific prior convictions constituted recidivism, but the court found only two specific precedents existed in the official document. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the reasoning of the contested judgment or the facts established in the criminal record.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible grounds mismatch reasoning criminal record certificate procedural costs Corte di Cassazione Italian criminal law condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIARELLI MARCO nato a APRILIA il 12/06/1971 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi, relativi alla ritenuta recidiva, inammissibili perché non si confrontano con la motivazione della sentenza e con le risultanze del certificato penale, da cui emergono due precedenti specifici; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o in Roma, 11. dicembre 2021. Il Con gliere estensore Il Pr idente DEPOSITATO IN C A. n> CELLER1A • 02 2122