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Ordinanza — n. 16883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA PASQUALE EMANUELE nato a NAPOLI il 22/01/1997 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito in ordine alla impossibilità di ricondurre i fatti alla meno grave fattispecie di cui al comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consiglier ensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANC LLERIA ocql.. • O 2 - M O ----- I

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 D.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consiglier ensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANC LLERIA ocql.. • O 2 - M O ----- I

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione valore litigioso modalità di calcolo dell'ammenda ripetibili dell'avvocato
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