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Ordinanza — n. 16882/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16882/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16882/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo, relativo al giudizio di responsabilità, inammissibile perché precluso atteso che l'annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 43595 del 09/09/2019 era limitato solo alla determinazione della pena; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16882/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 43595 del 09/09/2019 era limitato solo alla determinazione della pena; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale indennità di patrocinio addebito di tasse spese legate all'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo, relativo al giudizio di responsabilità, inammissibile perché precluso atteso che l'annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 43595 del 09/09/2019 era limitato solo alla determinazione della pena; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11. dicembre 2021. Il Consigli e estensore Il Presi ente DEP 043