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Ordinanza — n. 16881/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and seeking prohibited factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding liability, but the court found the argument generic and merely repetitive of issues already dismissed by lower courts. Consequently, the court rejected the request for a new factual narrative, upholding the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic relative to the contested judgment or seeks a factual reconstruction not permitted by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument factual reconstruction procedural costs Cassazione ordinanza notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRAOUI BOURHAN - C-U-I. 04Q82T5 nato il 11/07/1989 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo, relativo al giudizio di responsabilità, inammissibile perché, da una parte, generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, perchè volto a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11. dicembre 2021. Il Con Lere estensore Il Pre ente DEPOSITATO IN CA CELLERJACANC