Ordinanza — n. 16879/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI EMANUELE nato a CATANIA il 24/03/1989 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI EMANUELE nato a CATANIA il 24/03/1989 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI EMANUELE nato a CATANIA il 24/03/1989 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente riproduttivi, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, perchè volti a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consigli estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCE ERA